Il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, che aggiorna e rinnova i precedenti accordi.
Cliccare qui per scaricare il testo integrale del Protocollo.
Segnaliamo qui di seguito le principali novità:
- riguardo l’uso dei dispositivi di protezione individuale nel punto 6 del Protocollo condiviso si indica che “in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore. Tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021”;
- riguardo le trasferte per motivi di lavoro, “è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione”;
- i lavoratori positivi per COVID19 “oltre il ventunesimo giorno, saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico”;
- riguardo la formazione, si conferma quanto stabilito dal DPCM 2 marzo 2021, ossia “Sono sospesi tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, fatte salve le deroghe previste dalla normativa vigente. Sono consentiti in presenza gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, nonché la formazione in azienda esclusivamente per i lavoratori dell’azienda stessa, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di protezione civile, salute e sicurezza, i corsi di formazione individuali e quelli che necessitano di attività di laboratorio, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, in coerenza con i limiti normativi vigenti, a condizione che siano attuate le misure di contenimento del rischio […]. E’ comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in lavoro agile e da remoto.“
Vi invitiamo quindi al rispetto di tali disposizioni.
Vi ricordiamo che la mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza, oltre le previste sanzioni.
Restiamo come sempre a disposizione allo 0694546258 oppure via mail info@cmpsicurezza.it