Il rumore negli ambienti di lavoro è uno dei rischi più rilevanti tra quelli compresi nell’igiene del lavoro. La continua meccanizzazione della produzione con l’introduzione di processi tecnologici continui ha portato al moltiplicarsi delle fonti di rumore ed un aumento della percentuale di lavoratori esposti a questo fattore di rischio.
Il D.Lgs. n. 81/08, prescrive i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro. È sempre consigliato effettuare una rilevazione strumentale qualora il livello di esposizione sia superiore agli:
80 decibel
• Messa a disposizione dei DPI dell’udito, da parte del Datore di Lavoro;
• Obbligo di formazione e informazione dei lavoratori in merito ai rischi provenienti dall’esposizione al rumore, alle misure adottate, ai DPI dell’udito, all’uso corretto delle attrezzature, al significato del ruolo del controllo sanitario e della valutazione del rumore.
85 decibel
• Obbligatorietà dell’utilizzo dei DPI dell’udito;
• Obbligo di formazione e informazione dei lavoratori in merito ai rischiprovenienti dall’esposizione al rumore, alle misure adottate, ai DPI dell’udito, al significato del ruolo del controllo sanitario e della valutazione del rumore;
• Controllo sanitario (estensibile ai lavoratori esposti ad un rumore tra gli 80 e 85 dB(A) su richiesta del lavoratore e approvazione del medico).
87 decibel
• Adozione immediata di misure atte a riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione (Dispositivi di Protezione e/o interventi su attrezzature, strutture o ambienti);
• Individuazione delle cause dell’esposizione eccessiva;
• Modifica delle misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta. I mezzi individuali di protezione dell’udito sono considerati adeguati ai fini delle presenti norme se, correttamente usati, mantengono un livello di rischio uguale od inferiore a quello derivante da un’esposizione quotidiana personale di 87 decibel.
Gli effetti del rumore
In base alle conoscenze attuali, non si considera a rischio l’esposizione al rumore fino a 80 decibel, ma il rischio aumenta in misura del 100% (il doppio) per ogni 3 decibel in più.
La sorveglianza sanitaria
Se il rilievo dei livelli di pressione sonora evidenzia il superamento della soglia di 85 decibel, come valore quotidiano ponderato, occorre attivare un piano di sorveglianza specifico che comprende:
- Una visita medica preventiva, integrata da un esame della funzione uditiva per accertare l’assenza di controindicazioni al lavoro specifico ai fini della valutazione dell’idoneità dei lavoratori;
- Visite mediche periodiche, integrate dall’esame della funzione uditiva, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità. Esse devono tenere conto, oltre che dell’esposizione, anche della sensibilità acustica individuale. La prima di tali visite è effettuata non oltre un anno dopo la visita preventiva.
La frequenza delle visite successive è stabilita dal medico competente.
I DPI e la cartellonistica
Laddove non sia possibile intervenire a livello di protezione collettiva dal rumore, essa avviene tramite dispositivi di protezione dell’udito, ne esistono sostanzialmente di 3 tipi:
• I tappi auricolari: attenuano fra 8 e 30 dB(A)
• Le cuffie isolanti: attenuano fra 25 e 40 dB(A)
• I caschi: attenuano fra 40 e 50 dB(A)
La loro scelta viene effettuata in funzione dei seguenti parametri:
• il livello misurato del rumore;
• la sua frequenza, in quanto l’attenuazione è diversa per diverse frequenze;
• la maneggevolezza.
Nei luoghi in cui c’è la necessità di utilizzo dei DPI occorre segnalarne l’obbligatorietà tramite l’apposita cartellonistica.
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