Il D.Lgs. 81/08, Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, è molto chiaro riguardo l’obbligo di formazione dei soggetti implicati nella gestione della sicurezza aziendale, tra i quali, ricordiamo, rientrano anche i lavoratori, considerati soggetti attivi nella gestione della prevenzione.
L’articolo 36 infatti stabilisce che il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività dell’impresa in generale, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro, sui nominativi dei soggetti che fanno parte del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP, Medico Competente, RLS, Addetto antincendio, Addetto primo soccorso)
Il datore di lavoro è obbligato a provvedere affinché ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede di sicurezza previste dalla normativa vigente, sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
L’articolo 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) prevede anche che il datore di lavoro assicuri che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche.
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
- della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
Una figura molto importante che necessita anch’essa di una specifica formazione è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Ossia un lavoratore eletto o designato dai lavoratori stessi, che ha il compito di fare da intermediario fra lavoratori, datore di lavoro e RSPP.
La formazione, l’informazione e l’addestramento in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono quindi obblighi di legge a carico del Datore di Lavoro o del dirigente delegato, la cui inosservanza è punita con sanzioni anche gravi.
“Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente:
Art. 36, co. 1 e 2: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.340,19 a 5.807,48 euro [Art. 55, co. 5, lett. c)]
Art. 37, co. 1, 7, 9 e 10: arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.340,19 a 5.807,48 euro56 [Art. 55, co. 5, lett. c)]”
D’altro canto, oltre che per Datore di Lavoro e dirigente, partecipare ai corsi di formazione programmati e messi a disposizione è anche un obbligo che ogni lavoratore deve rispettare (Articolo 20 – Obblighi dei lavoratori). La mancata partecipazione ai programmi di formazione e addestramento può comportare una sanzione penale a carico del lavoratore:
“Sanzioni per i lavoratori:
Art. 20, co. 2, lett. b), c), d), e), f), g), h), i): arresto fino a un mese o ammenda da 245,70 a 737,10 euro [Art. 59, co. 1, lett. a)]
L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 disciplina la durata, i contenuti minimi, le modalità della formazione ed aggiornamento dei lavoratori e delle lavoratrici, nonché dei preposti. A scopo informativo sono schematizzati di seguito i percorsi formativi obbligatori.
Sulla base dell’esperienza acquisita dalla nostra società, possiamo affermare che formare, informare ed addestrare i lavoratori è, prima di tutto, trasmettere la cultura della sicurezza e il relativo sistema di gestione adottato dall’azienda. Lo stesso Testo Unico n. 81/2008 pone al centro della strategia prevenzionistica l’obbligo formativo, informativo e di addestramento, per “trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi” (art. 2 c. 1 lett. aa D.Lgs. 81/2008). Tutto ciò non sarebbe necessario se ognuno di noi fosse esperto o perito in ogni materia. Anche i formatori in materia di sicurezza sono soggetti a specifiche qualifiche e obbligati a seguire corsi di aggiornamento.
Merita però particolare attenzione l’adempimento degli obblighi formativi da parte dei lavoratori autonomi e dei componenti dell’impresa familiare. Secondo l’art. 21 D.Lgs. 81/08 “[…] relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
- beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
- partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.”
Tuttavia, secondo l’Allegato XVII, ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale da parte del Committente, risulta vincolante l’esibizione della relativa documentazione, con la conseguenza che un lavoratore autonomo può anche non sottoporsi a sorveglianza sanitaria e non partecipare a corsi di formazione, ma in tal caso un committente di lavori edili o di ingegneria civile non può legittimamente affidargli tali lavori.
La nostra società dispone di uno staff qualificato, che mette a disposizione le necessarie conoscenze e la pluriennale esperienza al fine di adempiere correttamente agli obblighi formativi suddetti. Abbiamo inoltre la possibilità di erogare corsi di formazione in modalità e-learning, che possono essere seguiti comodamente e in qualsiasi parte della giornata utilizzando un PC.