La news di questo mese è focalizzata sul rischio elettrico, nello specifico sulla manutenzione degli impianti elettrici.
Spesso si confonde la manutenzione da effettuare ai sensi dell’art. 86 del D.Lgs. 81/08, con la verifica degli impianti di messa a terra effettuata ai sensi del DPR 462/01; altre volte non si è affatto a conoscenza di questo importante adempimento.
Facciamo un po’ di chiarezza.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di prendere tutte le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a loro disposizione, comprese le condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. (Art. 80 del D.Lgs. 81/08)
A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi, tenendo in considerazione:
- le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
- i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
- tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del livello di sicurezza raggiunto.
L’art. 86 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevede che:
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Ferme restando le disposizioni del DPR 462/01, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini siano periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.
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L’esito dei controlli è verbalizzato (registro dei controlli di manutenzione) e tenuto a disposizione dell’autorità di vigilanza.
I controlli previsti dal citato articolo 86, sono quindi complementari alle verifiche previste dal DPR 462/01 e attualmente non è stabilita una periodicità. Si fa quindi riferimento alle norme tecniche (CEI) e vengono effettuati almeno intervallandoli alle verifiche del DPR 462/01 (che possono avere periodicità biennale o quinquennale).
Gli interventi da eseguire per un ambiente di lavoro ordinario, possono essere ad esempio:
- esame a vista dell’impianto per verifica integrità
- sgancio meccanico del salvavita
- sgancio strumentale del salvavita
- misura e verifica della messa a terra
- controllo illuminazione di emergenza con annotazione della durata
- serraggio dei morsetti dei quadri elettrici
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