Il tema in questione è molto delicato, in caso di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro il D.Lgs. 81/08 prevede sia sanzioni di tipo penale che di tipo amministrativo, a carico dei diversi “attori” implicati nella gestione del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori compresi.
C’è da sottolineare poi che di recente (aprile 2019) sono state introdotte alcune modifiche al Testo Unico, con ulteriore inasprimento delle sanzioni, il che implica che esse potrebbero essere ulteriormente modificate senza troppo preavviso!
La domanda che spesso viene posta ai nostri consulenti è: ma a quanto ammonta la multa? Oppure altre volte: questa “sicurezza” costa troppo, preferisco rischiare e pagare la multa!
La risposta è molto semplice: la sanzione è salata, inoltre non è corretto parlare di semplice multa, si rischia di ricadere anche in una sanzione di tipo penale!
In riferimento all’immagine in alto in cui sono riportate le principali sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08, ricordiamo quali sono gli obblighi NON DELEGABILI a carico del Datore di Lavoro:
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la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 (DVR);
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la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Poi ci sono obblighi che ricadono sia sul Datore di Lavoro che sull’eventuale Dirigente delegato, fermo restando l’obbligo del Datore di Lavoro di vigilare sull’operato del Dirigente stesso, riportiamo i principali:
a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti.
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e […] di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
[…]
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
[…]
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
[…]
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare in via telematica all’INAIL, […] in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
Alla luce di quanto detto, siete ancora convinti di voler rischiare? Vale la pena temporeggiare? La nostra società offre a tutti un check-up gratuito per verificare lo stato di adeguamento in materia di sicurezza, chiamaci subito allo 0694546258 o scrivici su info@cmpsicurezza.it per fissare un appuntamento con un nostro consulente!