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Telelavoro e Smart working

“Telelavoro” e “Smart working”, due termini spesso utilizzati come sinonimi ma che in realtà hanno significati diversi, o meglio il secondo deriva dal primo. Due tipologie di lavoro sempre più in via di sviluppo e sempre più adottate da parte delle aziende, in quanto permettono di ridurre i costi e aumentare la produttività.

Per telelavoro si intende un lavoro che si svolge a distanza rispetto alla sede dell’azienda, per lo più da casa o in un luogo specifico decentrato. Il telelavoro deve seguire normative precise, come l’obbligo da parte del datore di eseguire ispezioni per assicurarsi regolarità nello svolgimento del lavoro, un adeguato isolamento dell’attività lavorativa da quella quotidiana, ma soprattutto sicurezza per il dipendente e per le apparecchiature tecnologiche utilizzate.

Per smart working (traducibile con “lavoro agile”) si intende una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato da:

  1. assenza di vincoli orari o spaziali
  2. organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro.

Il lavoro agile è una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorire la crescita della sua produttività. Non vi è quindi obbligo di legarsi ad un luogo fisso da cui lavorare, l’orario è autodeterminato. L’importante è avere una connessione, un dispositivo fisso o mobile da cui lavorare e raggiungere un obiettivo prefissato. Devono però essere rispettati i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.

Ai sensi della Legge 81/2017 l’accordo relativo alla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova. L’accordo individua altresì i tempi di riposo del lavoratore nonché le misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro (c.d. diritto alla disconnessione, ossia il diritto a non essere sempre raggiunti da comunicazioni e richieste lavorative tramite gli strumenti informatici.)

L’accordo inoltre può essere a termine o a tempo indeterminato; in tale ultimo caso, il recesso può avvenire con un preavviso non inferiore a trenta giorni.

Lo svolgimento dell’attività lavorativa in un luogo diverso rispetto ai locali aziendali determina l’impossibilità per il datore di lavoro di garantire la sicurezza dei luoghi ove il lavoratore svolge la propria attività, essendone rimessa la scelta direttamente al lavoratore. Per tale motivo, gli obblighi del datore di lavoro si concretizzano semplicemente nel:

  1. garantire la sicurezza e il buon funzionamento degli strumenti tecnologici assegnati, e la loro manutenzione;
  2. consegnare al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Il lavoratore è tenuto a cooperare all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione all’esterno dei locali aziendali.

A partire dal 15 novembre 2017, le aziende sottoscrittrici di accordi individuali di smart working potranno procedere al loro invio attraverso l’apposita piattaforma informatica messa a disposizione sul portale dei servizi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Cliccando sul seguente link: Informativa lavoro agile è possibile scaricare l’informativa che il datore di lavoro (ai sensi della Legge 81/2017, Art. 22) deve consegnare almeno annualmente al lavoratore che svolge attività in smart working e al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.

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