Le norme generali di tutela della salute delle lavoratrici donne derivano dal D. Lgs. 81/08, art. 28, “oggetto della valutazione dei rischi”. Ne riportiamo il testo integrale del comma 1:
“La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) (valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 – N.d.R.), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo.”
Il Documento di valutazione dei rischi deve contenere quindi una specifica valutazione dei possibili rischi connessi alle differenze di genere.
La valutazione deve essere poi integrata analizzando anche i possibili rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza e allattamento. In questo caso il riferimento è dato da norme specifiche e particolari.
Deve essere applicato l’art. 12 comma 1, del Lgs. 151/01
Il quale disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità.
È imposto l’obbligo per il datore di lavoro di adottare le misure necessarie (modifica temporanea delle condizioni o l’orario di lavoro) qualora i risultati della valutazione dei rischi rivelino un rischio per la sicurezza e per la salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere ed in periodo di allattamento.
Ove la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il Datore di Lavoro deve applicare la procedura di interdizione dal lavoro e darne comunicazione al servizio ispettivo del Ministero del Lavoro (INL).
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